Art.90 della legge sul diritto d'autore
Questo articolo stabilisce che solo nel caso in cui su una foto compaia il nome del fotografo, la data dell'anno di produzione e (in caso di opere d'arte) il nome dell'opera d'arte fotografata la riproduzione senza il consenso è da ritenersi abusiva. Conseguentemente se queste indicazioni mancano la riproduzione non è abusiva per legge.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98.....
Tanto per opportuna conoscenza a chi molto probabilmente ignora l'articolo .
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